Il 21 agosto 2024 segna una data importante per il settore del trasporto merci in Europa in quanto è diventata obbligatoria l’applicazione del Regolamento (UE) 2020/1056 sull’informazione elettronica del trasporto merci (eFTI).
Questo regolamento rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione delle informazioni nel settore del trasporto merci, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e ridurre i costi amministrativi, stimolando al contempo a rafforzare l’impegno verso l’innovazione e la sostenibilità operativa.
Di cosa stiamo parlando?
Con il Regolamento eFTI 2020/1056 la Commissione europea intende creare un ambiente di logistica digitale per lo scambio di informazioni nel trasporto merci, sostituendo la documentazione cartacea del settore, muovendosi così verso il paradigma della logistica 4.0, con al centro sostenibilità e digitalizzazione, che apporterà vantaggi economici e sociali a tutti gli attori della supply chain.
Le Informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI) sono costituite da un insieme di dati che sono trattati e condivisi tramite piattaforme elettroniche certificate. Questi dati coprono tutte le informazioni regolamentari richieste per il trasporto di merci e devono essere accessibili sia agli operatori economici che alle autorità competenti.
Al contempo, le piattaforme elettroniche devono: garantire la protezione dei dati personali, mantenere la riservatezza delle informazioni commerciali, proteggendo i dati da accessi non autorizzati ed assicurare l’accessibilità e la tracciabilità.
Cosa prevede il Regolamento e quali sono i vantaggi?
Il Regolamento (UE) 2020/1056 definisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti, relativamente al trasporto merci nel territorio dell’Unione.
Trattasi di un cambiamento progettato per facilitare la digitalizzazione delle informazioni, riducendo la necessità di documenti cartacei e minimizzando gli errori burocratici.
La digitalizzazione delle informazioni tramite il Regolamento eFTI offre numerosi vantaggi:
Efficienza Operativa: la possibilità di scambiare informazioni in formato elettronico riduce i tempi di gestione e facilita il monitoraggio delle operazioni di trasporto.
Riduzione dei Costi: l’eliminazione dei documenti cartacei comporta una significativa riduzione dei costi amministrativi.
Maggiore Trasparenza: l’uso di piattaforme eFTI certificate garantisce una maggiore trasparenza nelle operazioni di trasporto, migliorando la fiducia tra gli operatori e le autorità competenti.
Sostenibilità Ambientale: la riduzione dell’uso di carta contribuisce a un minore impatto ambientale, allineandosi agli obiettivi di sostenibilità del settore.
Inoltre, il Regolamento eFTI per il trasporto merci, che si applica a una vasta gamma di prescrizioni normative europee che regolano il trasporto di merci[1], si estende anche a prescrizioni normative, simili, stabilite da leggi nazionali degli Stati membri.
Ma quali sono i requisiti per gli operatori economici?
Sebbene il Regolamento eFTI non obblighi ad utilizzare il formato elettronico per le informazioni regolamentari, qualora gli operatori economici optino per questa soluzione, dovranno rispettare requisiti rigorosi che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi prefissati, quali:
- Le informazioni, gestite tramite piattaforme eFTI certificate, devono garantire che i dati siano conformi agli standard europei di sicurezza e interoperabilità.
- Gli operatori devono fornire alle autorità competenti un accesso autenticato e sicuro ai dati, tramite connessioni protette.
- Su richiesta delle autorità, i dati devono essere presentabili in formato leggibile dall’uomo, oltre che leggibile da dispositivi automatici.
Da parte loro, invece, le autorità competenti nell’UE, secondo il Regolamento eFTI per il trasporto merci, sono obbligate a:
- Accettare e gestire le informazioni regolamentari fornite in formato elettronico.
- Essere in grado di accedere e trattare i dati eFTI in modo sicuro ed efficiente, rispettando le norme sulla protezione dei dati.
- Se necessario, devono poter fornire convalide ufficiali in formato elettronico, come certificati o timbri digitali.
Cosa occorre fare?
Per conformarsi alle nuove disposizioni, gli operatori economici, se lo decideranno, dovranno adottare piattaforme eFTI certificate per scambiare informazioni sul trasporto merci in formato elettronico con le autorità competenti.
Quindi, è fondamentale che le aziende del settore investano in tecnologie e formazione, per garantire una transizione senza intoppi; adottando tempestivamente queste nuove tecnologie potranno così beneficiare di una gestione più efficiente e sostenibile delle loro operazioni.
Per ulteriori informazioni, si veda: Regolamento EU 2020/1056
- direttiva 92/106/CEE sul trasporto intermodale
- regolamento (CE) n. 1072/2009 sul trasporto di merci su strada internazionale
- regolamento (CEE) n. 11/1960 sulla navigazione interna
- regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti
- direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose
- direttiva (UE) 2016/797 sull’interoperabilità del sistema ferroviario
- regolamento (CE) n. 300/2008 sulla sicurezza dell’aviazione civile